Paziente incapace e interruzione delle cure: è sufficiente la nomina dell’Amministratore di sostegno?

Paziente incapace e interruzione delle cure: è sufficiente la nomina dell’Amministratore di sostegno?

Il Tribunale di Trieste (sentenza del 9 dicembre 2024 n. 2023) è stato recentemente chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria degli eredi di un paziente incapace che, contrariamente alla volontà comunicata per suo conto dall’Amministratore di Sostegno, era stato tenuto artificialmente in vita dai sanitari per dodici giorni, fin quando l’intervento risolutivo del Giudice Tutelare ha autorizzato l’interruzione delle cure.
Diverse le questioni affrontate dal Giudice triestino: dalla portata dei poteri riconosciuti ex lege all’Amministratore di Sostegno ai presupposti (così come individuati dalla storica sentenza “Englaro”) per l’interruzione delle cure di un soggetto incapace. In questo groviglio giuridico, la “scomoda” posizione degli operatori sanitari, chiamati sì a rispettare il diritto all’autodeterminazione del paziente, ma al contempo legittimati a sollevare eventuali dubbi davanti al Giudice Tutelare prima di attuare una decisione dagli effetti irreversibili per la vita dell’incapace.
Vien dunque da chiedersi se un ritardo di dodici giorni, nell’attesa di un pronunciamento definitivo del Giudice Tutelare nell’interesse stesso del paziente, superi quella soglia di offensività minima per poter accedere alla tutela risarcitoria così come statuito dalle Sezioni Unite nel 2008.